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Decreto Trasparenza, dal 13 agosto nuovi obblighi informativi per i datori di lavoro

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Decreto Trasparenza, dal 13 agosto nuovi obblighi informativi per i datori di lavoro

2022-08-10

Entrano in vigore a partire dal 13 agosto le nuove regole che disciplinano il diritto all’informazione sugli elementi essenziali del rapporto di lavoro da parte dei datori di lavoro
 

Con il Decreto Trasparenza le nuove regole sulla comunicazione delle informazioni sul rapporto di lavoro saranno in vigore dal 13 agosto. Si applicano però ai rapporti di lavoro in essere al 1° agosto

In caso di denuncia, da parte del lavoratore, per mancata trasparenza delle informazioni, sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 250 a 1500 euro.

l decreto stabilisce quali debbano essere le informazioni minimeformalizzate nel contratto di lavoro e comunicate al lavoratore mediante consegna di copia del contratto o della comunicazione di instaurazione del rapporto. Prevede inoltre quali debbano essere le prescrizioni minime relative alle condizioni di lavoro in materia di: periodo di prova, cumulo di impieghi,  prevedibilità minima del lavoro, possibilità per il lavoratore con un’anzianità di almeno sei mesi di chiedere gli venga riconosciuta una forma  di  lavoro con condizioni più prevedibili, sicure e stabili e la garanzia che la formazione obbligatoria sia gratuita e considerata orario di lavoro. 

Infine, sono stabilite misure di tutela in caso di violazione degli obblighi sanciti dal Decreto Trsparenza e le regole riguardo la protezione del lavoratore da trattamento e conseguenze sfavorevoli e contro il licenziamento o il recesso del committente per aver invocato l’applicazione del decreto.

Trasparenza e rapporti di lavoro, quali contratti riguarda?

  •  contratto di lavoro subordinato, anche quello di lavoro agricolo, a tempo indeterminato e determinato, anche a tempo parziale;
  • contratto di lavoro somministrato;
  • contratto di lavoro intermittente;
  • rapporto di collaborazione con prestazione prevalentemente personale e continuativa organizzata dal committente;
  • contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
  • contratto di prestazione occasionale.
  • i lavoratori marittimi e ai lavoratori della pesca, fatta salva la disciplina speciale vigente in materia;
  • i lavoratori domestici.

Quali contratti sono esclusi?

  •  i rapporti di lavoro autonomo (titolo III del libro V del codice civile; decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36);
  •  i rapporti di lavoro a tempo predeterminato ed effettivo di durata pari o inferiore a una media di tre ore a settimana per quattro settimane consecutive;
  •  i rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale;
  •  i rapporti di collaborazione prestati nell’impresa dal coniuge del datore di lavoro, dai parenti e dagli affini non oltre il terzo grado, che siano con lui conviventi;
  • i rapporti di lavoro del personale dipendente di amministrazioni pubbliche in servizio all’estero.

Come comunicare le informazioni

L’obbligo di informazione e trasparenza è assolto quando il datore consegna al lavoratore il contratto individuale di lavoro (in forma scritta), la copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.

Le informazioni mancanti devono essere fornite per iscritto al lavoratore entro i 7 giorni successivi all’inizio della prestazione lavorativa. 

Le informazioni su CCNL, enti previdenziali, formazione, ferie e preavviso devono essere fornite entro 30 giorni dall’inizio della prestazione lavorativa.

In caso di licenziamento prima della scadenza del termine di un mese dalla data dell’instaurazione, al lavoratore deve essere consegnata una dichiarazione scritta contenente le informazioni obbligatorie.

Decreto Trasparenza, quali informazioni comunicare al lavoratore

  • identità delle parti ivi compresa quella dei co-datori;
  • il luogo di lavoro;
  • la sede o il domicilio del datore di lavoro;
  • l’inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore;
  • la data di inizio del rapporto di lavoro;
  • la tipologia di rapporto di lavoro;
  • la durata del periodo di prova, se previsto;
  • il diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro;
  • la durata del congedo per ferie e gli altri congedi a cui ha diritto il lavoratore;
  • i termini del preavviso in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore;
  • l’importo iniziale della retribuzione e le modalità di pagamento;
  • la programmazione dell’orario di lavoro;

Se il rapporto di lavoro non prevede un orario di lavoro programmato, il datore di lavoro comunica le seguenti informazioni:

  • la variabilità della programmazione del lavoro, l’ammontare minimo delle ore retribuite e la retribuzione per il lavoro ‘straordinario’;
  • le ore e i giorni delle prestazioni lavorative;
  • il periodo minimo di preavviso a cui il lavoratore ha diritto prima dell’inizio della prestazione lavorativa e il termine entro cui il datore di lavoro può annullare l’incarico;
  • il contratto collettivo;
  • gli enti e gli istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro;
  • Forme di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro stesso.