Livorno 10 ottobre 2023
E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di ieri, lunedì 9 ottobre, il provvedimento Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), DECRETO 29 settembre 2023 – Attestazione dell’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva.
Il provvedimento, emanato ai sensi dell’art. 3, comma 6, del DM 11 marzo 2022, n. 55, contiene le disposizioni attuative relative al Registro dei titolari effettivi previsto dal Decreto Antiriciclaggio e serve a completare il percorso di trasparenza nella proprietà delle entità giuridiche e a prevenire e contrastare l’uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
L'accesso a tale registro rende accessibili le informazioni sulla titolarità effettiva ai soggetti sottoposti agli obblighi di adeguata verifica della clientela, tra cui banche, intermediari finanziari, SIM, imprese di assicurazione, professionisti, operatori non finanziari e altri soggetti obbligati.
Secondo la normativa sull'antiriciclaggio, il Titolare Effettivo è "la persona fisica che possiede o controlla un'entità giuridica ovvero ne risulta beneficiaria".
Come specificato sul sito del registro delle imprese consultabile qui i soggetti che devono fare la comunicazione sono:
Per effettuare la comunicazione, questi i passaggi da fare:
Ai sensi dell'art 4 del decreto m 55/2022 sono soggetti ad obbligo di trasmissione:
a) i dati identificativi e la cittadinanza delle persone fisiche indicate come titolare effettivo ai sensi dell'articolo 20, commi 2, 3 e 5, del decreto antiriciclaggio per le imprese dotate di personalità giuridica, dell'articolo 20, comma 4, del decreto antiriciclaggio per le persone giuridiche private, dell'articolo 22, comma 5, decreto antiriciclaggio per i trust o istituti affini
b) in aggiunta a quanto previsto dalla lettera a), per le imprese dotate di personalità giuridica:
c) in aggiunta a quanto previsto dalla lettera a), per le persone giuridiche private, il codice fiscale e, anche nel caso di eventuali successive variazioni:
d) in aggiunta a quanto previsto dalla lettera a), relativamente ai trust e agli istituti giuridici affini, il codice fiscale e, anche nel caso di eventuali successive variazioni:
e) l'eventuale indicazione delle circostanze eccezionali, ai fini dell'esclusione dell'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera f), secondo periodo, e comma 4, lettera d-bis), terzo periodo, del decreto antiriciclaggio, nonche' l'indicazione di un indirizzo di posta elettronica per ricevere le comunicazioni di cui all'articolo 7, comma 3, nella qualità di controinteressato;
f) la dichiarazione, ai sensi dell'articolo 48 del TUDA, di responsabilità e consapevolezza in ordine alle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti e delle dichiarazioni rese.
SI fa presente che la Camera di commercio territorialmente competente provvede all'accertamento e alla contestazione della violazione dell'obbligo di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva e all'irrogazione della relativa sanzione amministrativa che va da 103 a 1.032 euro.